Covid: no quarantena per vaccinati con tre dosi o con Super Green Pass da 4 mesi

Ida De Carolis

, Attualità

Dopo il via libera del Cts, la cabina di regia ha deciso di eliminare la quarantena per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino anti Covid o due da meno di quattro mesi e ha avuto un contatto con un positivo.

Nessuna quarantena ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster. Sono tre le categorie per ciò che riguarda le nuove regole della quarantena Covid.

La prima riguarda i vaccinati con terza dose o con due dosi (da meno di quattro mesi) che vengano a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid: per questi nessuna quarantena se asintomatici. Prevista una sorta di autosorveglianza e, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo, dovrebbero effettuare un tampone con esito negativo. Per quelli invece che hanno il Super Green Pass da più di quattro mesi la quarantena scende da 7 a 5 giorni, con tampone negativo.

Per i non vaccinati la quarantena resta di 10 giorni. 

Cosa prevedono le nuove misure?

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: 
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere;
• centri congressi;
• servizi di ristorazione all’aperto;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
E’ necessario inoltre il pass rafforzato per l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. 
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. 
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 

LE CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto (fino a oggi era del 75%) e al 35% per gli impianti al chiuso. 

Foto: freepik

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