La Consulta ha esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
Più in dettaglio, si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, piuttosto che quello di ambedue i genitori.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
“È discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
L’iter giudiziario era stato intrapreso da una coppia lucana che, con la decisione della Corte Costituzionale, oggi scrive una nuova e storica pagina verso l’uguaglianza dei diritti nell’ambito della famiglia.